Medici Internazionali
LIMAV
Lega Internazionale Medici per l’Abolizione della vivisezione

Statuto


I. Costituzione e sedi distaccate

  1. E’ costituita con sede a Milano in Via Vittorio Barzoni 4 l’organizzazione di volontariato avente carattere internazionale denominata “Medici Internazionali – LIMAV Lega Internazionale Medici per l’Abolizione della Vivisezione” di seguito denominata Organizzazione.
  2. L’Organizzazione può stabilire delegazioni e uffici sia in Italia che all’estero. Le delegazioni e gli uffici sono indipendenti dal solo punto di vista patrimoniale dalla sede centrale internazionale.
  3. L’Organizzazione ha durata illimitata.

II. Scopi dell’organizzazione
  1. L’Organizzazione è interamente apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. I fondi a sua disposizione sono utilizzati per assolvere agli scopi statutari e per la realizzazione, anche indiretta, di questi scopi.
  2. Lo scopo dell’Organizzazione consiste nel miglioramento della salute pubblica attraverso l’abolizione di ogni esperimento su animali nei vari Paesi del mondo e attraverso ogni genere di iniziativa volta a migliorare esistenti condizioni ecologiche che possano causare danni alla salute umana ed alla vita animale e vegetale nel suo complesso.
  3. Le modalità per il conseguimento dell’oggetto sociale sono:
    1. l’organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi, seminari, dibattiti, simposi;
    2. la pubblicazione di testi redatti dai propri membri conformi con gli scopi dell’Organizzazione;
    3. favorire ricerche senza l’utilizzo, diretto o indiretto, di animali;
    4. l’instaurazione di contatti e collaborazione con organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali che condividano gli scopi dell’Organizzazione;
    5. l’instaurazione di contatti e collaborazione con enti e istituzioni pubbliche, con i governi nazionali e locali nonché con organi e rappresentanti governativi;
    6. ogni azione lecita e legale ritenuta idonea.

III. Membri
  1. All’Organizzazione possono essere ammessi in qualità di membri:
    1. medici;
    2. biologi;
    3. psicologi;
    4. laureati in scienze naturali;
    5. scienziati o ricercatori appartenenti al settore medico o biologico;
    6. personalità che si siano distinte nel settore medico-scientifico di qualunque nazionalità purché siano d’accordo con gli scopi dell’Organizzazione.
  1. I membri sono ammessi a titolo gratuito senza obbligo alcuno di versare una quota, ma possono contribuire con donazioni o contributi all’adempimento degli scopi comunitari.
  2. I membri cessano di appartenere all’Organizzazione per:
    1. esclusione in qualsiasi momento e per semplice decisione del Consiglio direttivo che non è tenuto a darne motivazione;
    2. dimissioni volontarie mediante lettera raccomandata che ne precisi i motivi;
    3. morte.
  3. Ogni membro dimissionario o escluso perde ogni diritto su eventuali quote versate e su qualunque altro versamento effettuato a qualunque titolo.
  4. Tutte le prestazioni fornite dai membri sono a titolo gratuito.

IV. Diritti e obblighi dei membri
  1. I membri hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente (per iscritto o con ogni altro mezzo previsto dal presente statuto), a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’Organizzazione.
  2. I membri sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

V. Organizzazione interna
  1. Sono organi dell’Organizzazione:
    • l’Assemblea internazionale;
    • il Consiglio direttivo;
    • il Segretario internazionale.


VI. L’Assemblea internazionale

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i membri iscritti all’Organizzazione.
  2. Ciascun membro può rappresentare un’altro membro che gli abbia fornito una regolare delega scritta.
  3. L’Assemblea è convocata dal Segretario internazionale o dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Segretario internazionale lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui la lettera scritta, i mezzi informatici (come la posta elettronica, ecc.) ed i mezzi telematici (come il fax, ecc.).
    Il preavviso deve essere di almeno trenta giorni decorrenti:
    1. dalla data del timbro postale nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata spedita
    2. da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano
    3. dalla data dell’invio nel caso in cui la convocazione avvenga tramite posta elettronica
    4. dalla data dell’invio nel caso in cui la convocazione avvenga tramite fax
    Nei casi di urgenza il periodo di preavviso è ridotto a sette giorni.
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri iscritti. In questo caso il Segretario internazionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità stabilite al precedente comma 3.
  5. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei membri iscritti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri iscritti presenti, in proprio o per delega. I membri iscritti che non possono presenziare hanno la facoltà di dare il loro voto per iscritto, che può giungere mediante ogni mezzo ritenuto valido, tra cui la lettera scritta, i mezzi informatici (come la posta elettronica, ecc.) ed i mezzi telematici (come il fax, ecc.), su richiesta del Segretario internazionale.
  6. Il Segretario internazionale o, in sua assenza, il Presidente o un Vice-Presidente o un membro del Consiglio direttivo (in questi due ultimi casi deve esserci una designazione da parte del Segretario internazionale) presiede l’Assemblea. In mancanza del Segretario internazionale, di una sua indicazione e del Presidente, l’Assemblea sarà presieduta da uno dei Vice-Presidenti o da un membro del Consiglio direttivo scelto dal Consiglio direttivo stesso al proprio interno.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti complessivi: quelli dati dai presenti (comprese le eventuali deleghe) sommati ai voti giunti per iscritto. In caso di parità prevale il voto del Segretario internazionale o, nel caso della mancanza del suo voto, di chi presiede l’Assemblea.
  8. Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Segretario internazionale o dal Presidente o da chi presiede l’Assemblea.
  9. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    1. esaminare problemi di ordine generale e suggerire direttive per l’attività dell’Organizzazione;
    2. esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame;
    3. deliberare su tutto quanto la legge deroga all’Assemblea;
    4. eleggere ogni quinquennio i membri del Consiglio direttivo;
    5. approvare il bilancio;
    6. deliberare su modifiche statutarie.


VII. Il Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea internazionale ed è composto dal Segretario internazionale, dal Presidente, da uno o più Vice-Presidenti e da uno o più Consiglieri, per un totale da quattro a undici membri.
    Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
  2. Il Consiglio direttivo viene eletto ogni cinque anni ed è rieleggibile a tempo indeterminato.
  3. In caso di decadenza della carica di un componente (effettivo) del Consiglio direttivo (tranne la carica di Segretario internazionale) il Segretario internazionale riunisce con urgenza il Consiglio direttivo che provvede ad eleggere un nuovo membro (cooptazione).
  4. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Segretario internazionale, almeno una volta l’anno o quando il Segretario internazionale lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui la lettera scritta, i mezzi informatici (come la posta elettronica, ecc.) ed i mezzi telematici (come il fax, ecc.). Il preavviso deve essere di almeno dieci giorni decorrenti:
    1. dalla data del timbro postale nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata spedita
    2. da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano
    3. dalla data dell’invio nel caso in cui la convocazione avvenga tramite posta elettronica
    4. dalla data dell’invio nel caso in cui la convocazione avvenga tramite fax
    Nei casi di urgenza il periodo di preavviso è ridotto a cinque giorni.
  5. La convocazione del Consiglio direttivo può avvenire anche su richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti effettivi (esclusi eventuali esperti). In questo caso il Segretario internazionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità stabilite al precedente comma 4.
  6. In prima convocazione il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi (esclusi eventuali esperti). In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei componenti effettivi (esclusi eventuali esperti). Il Segretario internazionale o, in sua assenza, il Presidente o un Vice-Presidente o un membro del Consiglio direttivo (in questi due ultimi casi deve esserci una designazione da parte del Segretario internazionale), presiede le riunioni del Consiglio direttivo. In mancanza del Segretario internazionale, di una sua indicazione e del Presidente, il Consiglio direttivo sarà presieduto da uno dei Vice-Presidenti o da un membro del Consiglio direttivo scelto dal Consiglio direttivo stesso al proprio interno.
  7. I componenti effettivi (esclusi eventuali esperti) che non possono presenziare non possono delegare altri componenti ma hanno la facoltà di dare il loro voto per iscritto, che può giungere mediante ogni mezzo ritenuto valido, tra cui la lettera scritta, i mezzi informatici (come la posta elettronica, ecc.) ed i mezzi telematici (come il fax, ecc.) su richiesta del Segretario internazionale.
  8. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei voti complessivi: quelli dati dai presenti sommati ai voti giunti per iscritto. In caso di parità prevale il voto del Segretario internazionale o, nel caso della mancanza del suo voto, di chi presiede la riunione.
  9. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale firmato dal Segretario internazionale o da chi presiede la riunione.
  10. I compiti del Consiglio direttivo sono:
    1. fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
    2. deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell’Organizzazione e per l’attuazione delle finalità previste dall’art. II del presente Statuto;
    3. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall’Assemblea internazionale, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
    4. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea internazionale i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    5. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
    6. nominare consulenti e commissioni specifiche per determinati lavori nell’ambito dell’oggetto sociale;
    7. creare o dissolvere eventuali gruppi di lavoro, uffici o dipendenze e concedere loro di usare il nome e/o il simbolo dell’Organizzazione. Il lavoro dei gruppi di lavoro è libero ed indipendente nell’osservanza degli scopi statutari della sede centrale, ma l’uso del nome e/o del simbolo dell’Organizzazione è sottoposto alla concessione del Consiglio direttivo;
    8. nominare un Sottosegretario ed un Tesoriere;
    9. ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Segretario internazionale per motivi di necessità e di urgenza;
    10. deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame.


VIII. Il Segretario internazionale

  1. Il Segretario internazionale, che è anche presidente dell’Assemblea internazionale e del Consiglio direttivo, è eletto dall’Assemblea internazionale ogni cinque anni ed è rieleggibile a tempo indeterminato. E’ l’espressione operante delle decisioni del Consiglio direttivo e di tutta l’Organizzazione.
  2. Il Segretario internazionale non deve necessariamente essere un membro dell’Organizzazione.
  3. Il Segretario internazionale rappresenta legalmente l’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede (oppure designa chi dovrà presiedere) le riunioni dell’Assemblea internazionale e del Consiglio direttivo.
  4. Il Segretario internazionale ha facoltà di conferire procure per adempimenti di atti di natura economica e/o amministrativa, ad eccezione della rappresentanza dell’Organizzazione, senza che ciò necessiti di ratifica da parte del Consiglio direttivo.
  5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  6. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti o da un membro del Consiglio direttivo (in questi due ultimi casi deve esserci una designazione da parte del Segretario internazionale) oppure, in assenza del Segretario internazionale, di una sua indicazione e del Presidente, da uno dei Vice-Presidenti o da un membro del Consiglio direttivo scelto dal Consiglio direttivo stesso al proprio interno.
  7. In caso di decadenza definitiva della carica il Presidente o uno dei Vice Presidenti (in quest’ultimo caso con mandato del Consiglio direttivo) convoca con procedura d’urgenza l’Assemblea internazionale per procedere all’elezione di un nuovo Segretario internazionale.

 
IX. Il Sottosegretario

  1. Il Sottosegretario coadiuva il Segretario internazionale e ha i seguenti compiti:
    1. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei membri iscritti;
    2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
    3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea internazionale e Consiglio direttivo.
  2. In mancanza di una sua nomina le funzioni del Sottosegretario saranno tenuto dal Segretario internazionale.


X. Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere coadiuva il Segretario internazionale e ha i seguenti compiti:
    1. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
    2. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
    3. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio direttivo o del Segretario internazionale.
  2. In mancanza di una sua nomina le funzioni del Tesoriere saranno tenute dal Sottosegretario o dal Segretario internazionale.


XI. Responsabilità verso terzi

  1. L’Organizzazione è vincolata verso terzi unicamente dalla firma del Segretario internazionale.
  2. I dirigenti di delegazioni, uffici e dipendenze sono vincolati verso terzi unicamente dalla loro firma.
  3. L’indipendenza delle delegazioni, uffici e dipendenze concerne unicamente questioni patrimoniali: la sede centrale non risponde dei debiti delle delegazioni, uffici e dipendenze e queste non rispondono dei debiti della sede centrale. L’amministrazione contabile delle delegazioni, uffici e dipendenze è completamente staccata e non compete quella della sede centrale.
  4. Ogni delegazione, ufficio e dipendenza è tenuta a rispettare il presente Statuto nonché ogni direttiva proveniente dal Consiglio direttivo o dal Segretario internazionale che rappresenta l’Organizzazione verso terzi.
  5. Nel caso in cui il Consiglio direttivo, o il Segretario internazionale in suo nome, dissolve una delegazione, un ufficio o una dipendenza questa cessa immediatamente di esistere e perde ogni diritto sull’uso del nome e del simbolo dell’Organizzazione. I fondi a sua disposizione devono essere ceduti ad altra associazione che abbia scopi analoghi a quelli dell’Organizzazione. E’ il Consiglio direttivo, o il Segretario internazionale in suo nome, che stabilisce la destinazione di questi fondi.


XII. Gratuità e durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere confermate.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.


XIII. Risorse economiche

  1. L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    1. contributi degli aderenti;
    2. contributi di privati o di associazioni, anche stranieri;
    3. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, anche stranieri;
    4. contributi di enti o organismi a carattere privato nazionali o internazionali;
    5. donazioni e lasciti testamentari;
    6. rimborsi derivanti da convenzioni;
    7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo.
  2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
  3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Segretario internazionale e del Tesoriere.


XIV. Bilancio

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea internazionale che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.


XV. Modifiche allo Statuto

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea internazionale da uno degli organi o da almeno due terzi dei membri iscritti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea internazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri iscritti.


XVI. Scioglimento

  1. L’Organizzazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea internazionale con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri iscritti. Lo scioglimento potrà essere proposto soltanto dal Consiglio direttivo. In caso di scioglimento il netto dei fondi e dei beni esistenti sarà devoluto, su decisione del Consiglio direttivo, ad altra od altre leghe che perseguano gli stessi fini dell’Organizzazione.


XVII. Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


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